Abbiamo deciso di informarci sui passi carrabili e condividere le informazioni con tutti i ponsacchini vista la campagna di regolarizzazione indetta dall’Amministrazione annunciata con avviso pubblico sul sito Comunale:
AVVISO PUBBLICO
Per una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, si porta a conoscenza la cittadinanza, che a seguito della rilevazione fotografica dei passi carrabili effettuata negli scorsi mesi, questa Amministrazione ha deciso di dare la possibilità, ai cittadini non ancora in regola, di dichiarare all’ufficio tributi tutti i passi carrabili che risultano sprovvisti di autorizzazione o segnaletica.
Si invitano pertanto tutti i proprietari e/o utilizzatori di un Passo Carrabile non regolarmente autorizzato o non conforme a quanto stabilito nel Regolamento Comunale Cosap a regolarizzare in via bonaria la propria posizione, compilando il modulo reperibile sul sito internet o presso l’Ufficio Tributi, da redigersi in bollo da € 16, e da riconsegnare all’ufficio protocollo del Comune. A seguire sarà rilasciato l’atto di concessione del passo carrabile.
Si ricorda che, oltre agli obblighi tributari, le autorizzazioni e la rispettiva segnaletica sono disciplinate anche dall’art 22 del codice stradale e contribuiscono a garantire la sicurezza e migliorare la circolazione stradale.
L’utilizzo di un passo carrabile non autorizzato/abusivo è soggetto al controllo e accertamento della violazione da parte della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tributi per quanto di loro competenza. In oltre questa operazione, oltre ad essere dovuta da un punto di vista di diritto e di lotta all’evasione, riteniamo che sia un’azione rivolta alla perequazione del carico tributario e alla giustizia sociale.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi presso l’ufficio tribuiti, nei giorni di lunerdì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nonché ai seguenti numeri telefonici: 0587-738210 209 265 208.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONSACCO
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Partiamo con ordine, cosa è un passo carrabile?
Un passo carrabile è un “accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli“ (art.3, com.1, punto 37, codice della strada), dove per veicoli si intendono “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a)le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b)le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore” (art.46 codice della strada).
Cosa vuol dire passi carrabili sprovvisti di autorizzazione?
I passi carrabili permettono l’accesso cioè “le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico” e questi accessi possono essere “a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti” (art.44 regolamento codice della strada), e la costruzione “è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente” (art.46, com.1, regolamento codice della strada).
“Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato” (art.22, com.1, codice della strada).
“I passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” (art.22, com.3, codice della strada).
A quale segnaletica ci si riferisce?
Sempre l’art.46 del regolamento del codice della strada, al comma 3, chiarisce che nel caso in cui i passi carrabili rientrino nella definizione: “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprieta’ privata” (art.44, com.4, D Lgs. 15/11/1993, n. 507), nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale di cui alla figura II.78 e sono soggetti alla tassa di occupazione di suolo pubblico permanente regolamentata dal D Lgs. 15/11/1993, n. 507.
“La tassa non e’ dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico” (art.44, com.7, D Lgs. 15/11/1993, n. 507)
Infatti troviamo ancora all’art.46 del regolamento del codice della strada, comma 3, che nel caso in cui non vi siano manufatti o modifiche di marciapiedi e piani stradali, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli: “i comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita’, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita’, non puo’ comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne’ l’esercizio di particolari attivita’ da parte del proprietario dell’accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento” (art.44, com.8, D Lgs. 15/11/1993, n. 507).
Per chi volesse approfondire si consiglia una lettura completa degli art. 46 del regolamento del codice della strada per avere un’idea sulle modalità di realizzazione dei passi carrabili, e dell’art.44 del decreto legislativo n°507 del 15 novembre del 1993 per una più chiara visione sulla tassa di occupazione di suolo pubblico inerente ai passi carrabili.
Un pensiero su “PASSI CARRABILI QUESTI SCONOSCIUTI”